A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati a registrare la nascita di un bambino.
Descrizione
La dichiarazione di nascita è obbligatoria e ha la funzione di iscrivere il neonato, la neonata nel registro di stato civile e nell’anagrafe della popolazione residente. Le persone neonate seguono la residenza della madre, se residente in un comune italiano.
Come fare
Per i figli nati all'interno del matrimonio la dichiarazione di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre. Per i figli nati al di fuori del matrimonio la dichiarazione deve avvenire:
- alla presenza dei due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio;
- alla presenza dell'unico genitore che vuole riconoscere il figlio.
La dichiarazione di nascita deve essere resa dai genitori al Comune di residenza dei genitori, o di residenza della madre o in accordo in quello del padre se risiedono in Comuni diversi, oppure al Comune di nascita del bambino entro dieci giorni dalla nascita portando con sé un documento di identità valido e l'attestazione di nascita.
In alternativa la dichiarazione di nascita può essere resa presso il centro di nascita. In questo caso entro tre giorni, i genitori devono presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita, ospedale o casa di cura, con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. La direzione sanitaria invierà poi l'atto al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di residenza della madre se questi ultimi risiedono in Comuni diversi.
In alternativa ai genitori, la dichiarazione di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto. Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
I giorni decorrono dal giorno successivo alla nascita. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In questo caso l'ufficiale dello stato civile provvede a redigere l'atto di nascita e a segnalarlo al procuratore della Repubblica.
Cosa serve
Documentazione richiesta:
- attestazione di nascita rilasciata dal personale medico/ostetrico che ha assistito al parto ovvero constatazione di avvenuto parto;
- documento valido d'identità/riconoscimento personale di chi rende la dichiarazione;
- per genitori stranieri senza carta di identità: il passaporto o il permesso di soggiorno.
Cosa si ottiene
La registrazione ufficiale della nascita nel registro dello Stato Civile del Comune di Colliano.
Tempi e scadenze
La dichiarazione può essere presentata:
- entro 10 giorni dalla nascita presso l'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita o il comune di residenza dei genitori;
- entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
La conclusione del procedimento è immediata.
Quanto costa
Il servizio è gratuito.
Copertura geografica
Comune di Colliano.
Accedi al servizio
Puoi prendere un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Condizioni di servizio
Casi particolari
- Persone nate morte, oppure nate vive, ma decedute prima di rendere la dichiarazione di nascita
La dichiarazione non può essere fatta in ospedale, ma solo nel Comune in cui è avvenuto l’evento (cioè non in quello di residenza dei genitori, se diverso).
L’Ufficiale di stato civile dovrà prima di tutto acquisire dall’ospedale la documentazione necessaria per poter procedere con la dichiarazione, l’appuntamento potrebbe subire variazioni di orario e di giorno. Data la delicatezza della situazione, l’ufficio assicura che la pratica verrà trattata con la massima cura e urgenza. - Genitore/genitori minori di 16 anni
- Se entrambi i genitori non hanno compiuto il 16° anno di età non sarà possibile rendere la dichiarazione di nascita a meno che i genitori non vengano autorizzati da un giudice. La denuncia, in questo caso, dovrà essere resa dall’ostetrica che ha assistito al parto e i genitori potranno riconoscere il figlio, la figlia, al compimento del loro 16° anno di età;
- se solo uno dei genitori non ha ancora compiuto il 16° anno di età: in questo caso la dichiarazione di nascita potrà essere resa dal genitore che ha già 16 anni compiuti. L’altro genitore potrà riconoscere il figlio, la figlia, successivamente, una volta raggiunta l’età;
- Se solo un genitore intende riconoscere il figlio, ma non ha compiuto il 16° anno di età: la denuncia dovrà essere fatta dall’ostetrica come nel primo caso.
- Figlie e figli non riconosciuti
Se i genitori non intendono riconoscere i figli, le figlie, dopo la nascita, la dichiarazione potrà essere resa solo dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto. Pertanto sarà sua premura contattare l’ufficio nascite. - Genitori iscritti AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
Se i genitori sono iscritti all’AIRE la dichiarazione può essere fatta solo presso l’ospedale o presso il comune di nascita del figlio/figlia.